CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE – ANNUALITA’ 2021

S I   R E N D E   N O T O

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per accedere ai contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione a favore dei conduttori di immobili ad uso abitativo, adibiti ad abitazione principale, in possesso dei requisiti minimi fissati con D. M. 7/6/1999, ai sensi dell’art. 11 L. 431 del 9/12/1998 e che non siano titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Requisiti di accesso

Possono partecipare tutti i nuclei familiari (si considera nucleo familiare quello formato dai soggetti componenti la medesima famiglia anagrafica – DPCM 05/12/2013 n. 159) che, alla data della scadenza dell’avviso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana;
  2. cittadinanza di uno stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE ( lgs 06/02/2007 n. 30);
  3. cittadinanza di uno Stato non appartenente all’UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
  4. residenza anagrafica nel Comune di BUGNARA in alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
  5. titolarità di un contratto di locazione stipulato per uso abitativo, non avente natura transitoria ( per contratto avente natura transitoria si intende il contratto stipulato per soddisfare esigenze abitative del tutto temporanee e contingenti ad esempio locazioni ad uso foresterie, locazioni per motivi di studio e lavoro, abitazioni secondarie per un periodo limitato etc……e, in ogni caso, il contratto stipulato per locazione di durata inferiore ad un anno), riferito ad un alloggio corrispondente alla propria residenza anagrafica, situata nel Comune di BUGNARA, regolarmente registrato entro l’anno ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro presso l’Agenzia delle Entrate. In caso di separazione legale, l’istanza potrà essere presentata dal coniuge con diritto all’abitazione coniugale;
  6. essere titolare di un contratto di locazione che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9

 Sono esclusi dai contributi

  • i soggetti fruitori di alloggi residenziali pubblici
  • chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 000 come risultante dall’attestazione ISEE

NOTA BENE: i contributi di cui al 3° comma dell’art. 11 della L. 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori (comma 2 art 10 della l. 431/98).

Requisiti reddituali del nucleo

Si specifica che, per indicatore del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore  fiscale, si prendono in considerazione l’indicatore della situazione economica ISE e l’indicatore della situazione Economica Equivalente ISEE.

Limiti di reddito

FASCIA A – reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2020 ( 13.391,80) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può , in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00

FASCIA B – il reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63.

 

In caso di presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 2 del DM 07/06/1999 (per i nuclei che includano ultrasessantacinquenni, disabili o altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo può essere incrementato del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiari dei contributi, i limiti di reddito indicati possono essere incrementati del 25%);

NOTA BENE: in caso di reddito 0 (zero) o inferiore al canone di locazione, il Comune sarà tenuto a chiedere una certificazione dei Servizi Sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o, in alternativa, un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno).

Il Decreto Ministeriale sopra richiamato stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza.

Per l’emergenza COVID – 19 secondo quanto previsto dal già richiamato DM del 19/07/2021 è confermato l’ampliamento dei beneficiari del Fondo (come già previsto dal comma 4 dell’art. 1 del Decreto Ministeriale del 12/08/2020) ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito, causa COVID- 19, superiore al 25% ed in possesso di un ISEE non superiore a € 35.000,00.

La riduzione del reddito (commi 4 e 5 dell’art. 1 del DM 19/07/2021) può essere certificata o attraverso l’ISEE corrente oppure da un’autocertificazione nella quale si dichiari di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2020/2021. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugno-dicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione. In questo caso il contributo massimo concedibile è pari ad €.3.100,00.

Chi non può partecipare al bando

Non possono accedere al contributo ad integrazione dei canoni di locazione immobili ad uso abitativo di cui al presente avviso:

  • i contratti di locazione alloggio inseriti nella categoria catastale A1(Abitazione di tipo signorile), A8 ( Ville), A9 ( Palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), ai sensi dell’art. 1 comma 2 della 431/98;
  • i contratti di locazione di alloggi ATER e case parcheggio che sono già assoggettati alla disciplina del canone sociale ai sensi della R. 96/96;
  • i conduttori di alloggi che hanno beneficiato, per l’anno 2020, di contributo pubblico a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità;
  • i conduttori di alloggi che abbiano un contratto di natura transitoria;
  • i percettori di reddito o pensione di cittadinanza che hanno beneficiato nell’anno 2021 della quota destinata all’affitto del d. Reddito di Cittadinanza;
  • i nuclei familiari in cui uno o più componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, nell’ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E’ adeguato l’alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella b) dell’art. 23 L. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della L. 392 del 41978 art. 13, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 – 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3- 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone , non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Nel caso di proprietà di più alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le suddette modalità. Concorre a determinate l’elusività del diritto di proprietà, usufrutto uso e abitazione anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. Questa disposizione non si applica nel caso in cui vi sia nuda proprietà, l’alloggio risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune, il richiedente legalmente separato o divorziato per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.
  • i nuclei familiari che nell’anno 2021 hanno percepito altri benefici pubblici a titolo di sostegno abitativo, compresi i contributi inerenti la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità;

Criteri per la determinazione del canone di locazione di riferimento

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato o depositato per la registrazione entro il 2021, in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro, al netto degli oneri  accessori. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di affitto dell’immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il contributo viene calcolato dividendo il canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei familiari residenti nell’alloggio.

Individuazione beneficiari

Al termine della raccolta delle domande l’Amministrazione Comunale espleterà tutti gli accertamenti volti a verificare l’esistenza dei requisiti previsti dal presente avviso e dalla Legge e la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente. I controlli, da effettuarsi su tutte le domande, avranno per oggetto le condizioni dichiarate nel modulo di richiesta contributo. Verificato il possesso dei requisiti, verrà approvato l’elenco dei richiedenti ammessi e dei richiedenti esclusi   ,    a   ciascuno   verrà    inviata relativa comunicazione al recapito indicato nella domanda.  In caso di dichiarazioni mendaci o qualora il contributo risultasse indebitamente riconosciuto, il Comune procederà al recupero delle somme ed alla denuncia prevista per legge agli organi competenti.

Erogazione del contributo

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo successivamente alla ripartizione del fondo regionale,  operata sulla base delle richieste presentate e delle disponibilità finanziarie assegnate.

Precisazioni

Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dall’ufficio e resa disponibile unitamente al presente avviso,     la mancanza della firma o la mancanza del documento renderanno l’istanza non ammissibile.

In caso di omessa/mancata presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’istanza la domanda verrà automaticamente esclusa.

Gli Uffici Comunali potranno richiedere, dove ritenuto necessario, integrazioni documentali che, se non inviate nei termini, determineranno l’esclusione dell’istanza.

Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente indicato nell’avviso si fa riferimento alla legge 431/98 e ai DDMM di riparto del fondo nonché al Decreto del Ministro del LLPP del 07/06/1999

Privacy

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. In particolare, per il procedimento di cui al presente avviso, l’Amministrazione Comunale tratterà informazioni, dati e documenti riferibili al conduttore ed al proprietario nel totale rispetto delle prescrizioni normative e ad uso esclusivo del procedimento di cui al presente avviso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALAL DOMANDA

  • fotocopia documento di identità e codice fiscale del richiedente;
  • copia del contratto di locazione con estremi della registrazione;
  • registrazione annua/pagamento d’imposta per l’anno 2021;
  •  fotocopia delle ricevute di pagamento canoni di locazione anno 2021 su cui deve essere presente la   marca da bollo da 2 € o copia dei bonifici di pagamento del canone di locazione;
  • modello ISEE completo ( DSU e Attestazione) in corso di validità;
  • in caso di riduzione del reddito causa COVID – 19 modello ISEE completo e corrente ( DSU e Attestazione) oppure un’autocertificazione nella quale si dichiari di aver subito, in ragione dell’emergenza da Covid – 19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno – dicembre 2020 rispetto al periodo giugno- dicembre 2019 e per un   numero massimo di 6 mesi di locazione, il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00;

IN CASO DI REDDITO 0 (zero) O INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE è necessario presentare una certificazione dei Servizi Sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del Comune o, in alternativa, un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno.

  •  eventuale certificazione di invalidità civile;
  • copia attestazione diritto di soggiorno cittadini (extracomunitari)
  •   copia permesso /carta di soggiorno (extracomunitari) di tutti i componenti il nucleo familiare;
  • copia di sfratto esecutivo ( nel caso sia presente);
  • fotocopia codice IBAN sul quale versare il contributo;
  • Altro ( per esempio: certificato invalidità civile etc….)

Modalità di presentazione della domanda:

Le domande dovranno pervenire entro il 31/12/2021, preferibilmente in modalità telematica, ai seguenti indirizzi di posta elettronica protocollo@comunedibugnara.it  – comune.bugnara.aq@pec.arc.it  oppure, qualora impossibilitati, presso l’ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico. Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio dell’Area Affari Generali del Comune e sul sito internet www.comune.bugnara.aq.it

Per le domande recapitate a mano farà fede la data apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Ente.

Tutte le istanze pervenute oltre tale data saranno ritenute non ammissibili.

La firma sulla domanda non deve essere autenticata, ma è richiesto, in allegato, idoneo documento di   riconoscimento in corso di validità.

Il Responsabile del Procedimento è Carmine Omogrosso Resp. Area AA.GG.  – tel.0864/46114

Il SINDACO – GIUSEPPE LO STRACCO

 

MODELLO DI DOMANDA