Prot. 1097
DATA 20/03/2020
ORDINANZA N. 6
IL SINDACO
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 “, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, dispone che “Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 2019”;
Visto:
– il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
– il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
– il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
– il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
– il DPCM 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
– il DPCM 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
VISTI E RICHIAMATI
– l’ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D’Abruzzo avente ad oggetto “ Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
– l’ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D’Abruzzo avente ad oggetto “ Misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
– l’ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D’Abruzzo avente ad oggetto “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni “zona rossa”;
Sottolineato che da una lettura organica e sistemica delle disposizioni nazionali e regionali emerge, a fronte di una grave crisi epidemiologica globale, la necessità di scongiurare la diffusione del contagio da Covid -19 al fine di salvaguardare il diritto fondamentale alla salute dei cittadini così come costituzionalmente sancito all’art. 32 della Costituzione e il diritto alla vita di cui all’art. 2 della medesima carta Costituzionale;
Evidenziato che l’inosservanza delle richiamate misure anche solo da parte di alcuni soggetti vanifica il contenuto delle disposizioni richiamate finalizzate a contrastare il contagio da COVID 19;
Richiamato inoltre l’art.174, comma 2, del Trattato di Amsterdam il quale, come statuito dal Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenze n. 4227 del 21 agosto 2013 discende direttamente dal Trattato Ue e, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia…e impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità di tali rischi;
Evidenziato
- Che in effetti, persiste l’elevata probabilità di un danno per la salute nel caso in cui il rischio di contagio si avverasse e che pertanto è necessario disporre misure immediate e tempestive atte a prevenire, senza alcun ulteriore indugio, la situazione di pericolo da diffusione del virus Covid 19 per l’incolumità dell’intera collettività di Bugnara;
- Che è necessario assumere determinazioni finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e di contatti sociali ravvicinati;
- Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
- Visto l’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
O R D I N A
con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020,
- Allo scopo di prevenire e contrastare il rischio di contagio da COVID-19, in forza delle disposizioni di cui ai D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, il divieto nel territorio comunale di svolgere attività motorie e sportive all’aperto;
- il divieto di attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione se non per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza, domicilio o dimora del proprietario degli stessi animali e nel raggio di 400 metri;
AVVERTE
Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale de L’Aquila, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.
Le forze dell’ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell’esecuzione del presente provvedimento.
L’inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
DISPONE
– che della presente ordinanza venga data la massima diffusione sia a mezzo delle ordinarie procedure di pubblicazione, sia tramite i canali di comunicazione telematica dell’Ente;
– che la stessa venga trasmessa a:
- Comando di P.L. del Comune,
- Comando dei Carabinieri, Commissariato di P.S., Guardia di Finanza,
- Prefettura dell’Aquila,
- Regione Abruzzo,
- ASL 1 l’Aquila-Avezzano-Sulmona ciascuno per le rispettive competenze
IL SINDACO – GIUSEPPE LO STRACCO