Dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020 i veicoli che circolano su tutte le strade del territorio del Comune di Bugnara (in caso di neve e in presenza di ghiaccio) devono essere obbligatoriamente muniti di pneumatici invernali (da neve) ovvero avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
Tutti i conducenti di veicoli sono invitati a rispettare le seguenti misure precauzionali, in caso di precipitazioni nevose che alterino le normali condizioni delle strade, al fine di non provocare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione ed a salvaguardia della sicurezza stradale.
Inoltre, sono invitati a rispettare rigorosamente le norme di comportamento stabilite dal Codice della Strada, con particolare riguardo alla regolazione della velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche e alle condizioni delle strade e del traffico e ad ogni altra circostanza, nonchè ad accertarsi prima di mettersi in movimento con il proprio veicolo sullo stato della transitabilità delle strade, dei limiti di percorribilità, ecc… e non abbandonare il proprio veicolo in posizioni che possano costituire pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, per i mezzi di soccorso, per i mezzi spazzaneve, ecc.;
Le Forze di Polizia sanzioneranno i casi di inosservanza secondo quanto previsto dal Codice della Strada e precisamente:
1. per le strade fuori dal centro abitato, secondo quanto previsto dall’art. 6, commi 4 e 14, del C.d.S. (sanzione edittale min. € 87,00 – max € 345,00 – pagamento entro gg 5 € 60,90);
2. per le strade all’interno del centro abitato secondo quanto previsto dall’art. 7, commi 1 e 14, del C.d.S. (sanzione edittale min. € 42,00 – max € 173,00 – pagamento entro gg 5 € 29,40).
In tali circostanze, inoltre, ove il conducente non osservi l’ordine impartito dall’agente a non proseguire la marcia senza i predetti dispositivi (Mancato arresto all’alt), sarà applicata in violazione dell’art. 192 commi 3 e 6 del C.d.S. la sanzione edittale pari a min. € 87,00 – max € 345,00, con misura ridotta non ammessa + 3 punti di decurtazione dalla patente.