Come vengono nominati gli scrutatori di seggio elettorale – Elenco dei nominati per le elezioni europee del 26 maggio 2019

Gli scrutatori di seggio elettorale vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, individuando le persone dall’Albo comunale degli scrutatori.

Chi può ricoprire il ruolo di scrutatore di seggio elettorale?
Può svolgere il compito di scrutatore di seggio elettorale qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune, e che risulti iscritto anche nell’apposito Albo degli scrutatori di seggio elettorale.

Chi nomina gli scrutatori di seggio elettorale?
Gli scrutatori di seggio elettorale sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, composta dal Sindaco e da tre consiglieri comunali eletti dal Consiglio Comunale.

Con quali modalità vengono scelti e nominati gli scrutatori di seggio elettorale?
Sotto il profilo normativo, la scelta degli scrutatori da nominare per la composizione dei seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla libera discrezione della Commissione elettorale. L’art. 6, comma 1 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, infatti, non individua criteri sulla base dei quali provvedere alla scelta degli scrutatori, fatta salva, ovviamente, la loro inclusione nell’Albo.
In considerazione dei compiti che gli scrutatori devono compiere nell’ambito delle operazioni di voto e di scrutinio deve essere garantita da personale in grado di garantire il regolare svolgimento delle operazioni del seggio, pertanto la scelta degli scrutatori da nominare dovrebbe ricadere, per quanto possibile, su persone che per affidabilità e serietà note e conosciute assicureranno il preciso adempimento di tutti i lavori del seggio.
La funzione di scrutatore comporta, al pari di tutti gli altri componenti del seggio, la qualità di pubblico ufficiale, da ciò derivandone tutti i doveri connessi a tale qualifica.
L’Ufficio di scrutatore è obbligatorio per le persone designate. Esse sono punite con la multa da 309 a 516 euro se senza giustificato motivo rifiutano l’incarico, non si presentano al momento dell’insediamento del seggio, si allontanano prima del termine delle operazioni elettorali. Si ritiene inoltre di porre in evidenza quanto previsto dall’art. 96 del D.P.R. 16 maggio 1960 n.570, laddove è previsto:

  • Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell’esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
  • Chiunque, appartenendo all’ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 [che elencano i compiti dello scrutatore, n,d.r.] è punito con la reclusione da tre a sei mesi.
  • Chiunque, appartenendo all’Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da da 1.032,91 Euro a 2.065,83 Euro.
  • In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo”.

Il contesto della disciplina richiamata e le considerazioni di merito, renderebbero evidente l’opportunità di non lasciare “al caso” o al sorteggio all’individuazione di criteri diversi dalla provata esperienza e responsabilità degli scrutatori la scelta di questi ultimi per la composizione del seggio elettorale. Ciò anche a tutela di persone che, per non essere pienamente a conoscenza del ruolo, potrebbero ritrovarsi in spiacevoli ed imbarazzanti situazioni di rischio.
Si ritiene inoltre di sottolineare, proprio in ragione di quanto fin qui esaminato, che l’Albo degli scrutatori, così come l’Albo dei Presidenti, non può essere considerato alla stregua di una “graduatoria” pubblica dalla quale attingere per somministrare lavoro e, conseguentemente, una ricompensa in danaro (tant’è che quanto è da corrispondere ai componenti del seggio ricade sotto la categoria dell’“onorario” e non del compenso). La disponibilità allo svolgimento dell’ufficio di scrutatore, mediante domanda di iscrizione all’Albo, è da considerarsi desiderio della persona di fruire di un diritto e di adempiere ad un dovere civico, il che implica un impegno disinteressato e libero da diverse ed altre condizioni.

La legge prevede il caso in cui, all’atto della costituzione del seggio, tutti o alcuni degli scrutatori non si presentino oppure ne sia mancata la nomina. In tal caso, il presidente provvede alla loro sostituzione chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori presenti:
–    che sappiano leggere e scrivere;
–    che non siano rappresentanti di lista;
–    per i quali non sussistano cause di esclusione dalle funzioni di componente del seggio, come previste dall’art. 23 del T.U. n. 570/1960.
La legge, invece, non prevede il caso in cui gli scrutatori non si ripresentino nel corso successivo delle operazioni del seggio.
Tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni del sabato, della domenica ed eventualmente del lunedì, si ritiene che la composizione del seggio debba restare invariata rispetto al momento della costituzione, anche se nel frattempo si siano presentate le persone originariamente designate e poi sostituite perché assenti.
Peraltro, se la domenica o eventualmente il lunedì si assentassero, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che nei giorni precedenti hanno svolto le funzioni di scrutatore per la mancanza dei designati, e fossero invece presenti questi ultimi, si ritiene che questi possano riassumere le predette funzioni.
Se neppure gli scrutatori originariamente designati si trovassero presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente valuterà se il numero residuo di componenti del seggio sia sufficiente per svolgere le ulteriori operazioni elettorali e, qualora necessario, potrà provvedere a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

Quando vengono nominati gli scrutatori dei seggi elettorali?
Gli scrutatori dei seggi elettorali vengono nominati tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data del voto, in pubblica adunanza, previo avviso pubblicato 2 giorni prima della riunione della Commissione Elettorale Comunale. L’avviso è affisso all’Albo pretorio del Comune, su questo sito e, tramite appositi manifesti, sul territorio comunale.

Quali sono i compiti degli scrutatori di seggio elettorale?
Compiti degli scrutatori
Gli scrutatori compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio; essi debbono provvedere anche a recapitare i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

Potestà consultiva degli scrutatori
Gli scrutatori danno, inoltre, parere al presidente dell’ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.
Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sopra i reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati  intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull’assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361/1957) e qualora il presidente  intenda  emanare  l’ordinanza motivata di sgombero della sala della votazione da parte degli elettori che abbiano già votato (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).

Potere di decisione degli scrutatori
Gli scrutatori, nelle operazioni dell’ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala della votazione, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l’obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico anzidetto).

Qual è il compenso dello scrutatore?
Lo scrutatore di seggio elettorale, alla pari degli componenti del seggio, ha diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologia di elezione e dal numero di schede necessarie per la votazione. I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge n. 70/1980, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.

Scrutatori nominati per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019:

SEZIONE N. 1

CIAMEI ANNA OLGA

DI CENSO IRENE

CASASANTA SILVIA

RUSSO TAMARA

SEZIONE N. 2

CRISTOFANO LUIGINA

VENTRESCA EDILIA

VERROCCHI CAMILLA

VENTRESCA SIMONA

 

Per informazioni rivolgersi:
UFFICIO ELETTORALE – COMUNE DI BUGNARA:
Responsabile Ufficio Elettorale: dott.ssa Fania Colangelo

Incaricato: Margherita De Santis
Sede: Piazza Vittorio Clemente, 1 – Sede Municipale
Indirizzo pec: comune.bugnara.aq@pec.arc.it
Indirizzo e-mail: elettorale@comunedibugnara.it
Tel.: 086446114